Descrizione
Novità introdotte dalla L.R. 7/2012
Con l'entrata in vigore della L.R. 7/2012 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Le novità pi%u016F importanti riguardano:
- la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento facente titolo per la raccolta dei funghi
- l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero
- l'inasprimento delle sanzioni amministrative
Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
Normativa di riferimento
L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
D.G.R. 739/12 "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 'Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'.'"
Titolo per la raccolta
Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria:
-
- la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto
- un documento di identità.
Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:
- le Unioni/Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)
- gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
- gli enti gestori dei parchi
- il presidente della regola per i territori regolieri
- le province per la restante parte del territorio regionale
Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.